Difenderisi dalle Sanzioni per covid

Avv. Fusillo spiega come difendersi in caso di sanzioni per le restrizioni chiaramente considerate incostituzionali e quindi lesive dei Diritti Costituzionali, della libertà della persona.

DPCM covid dichiarati incostituzionali, in un ordinanza (N°45986/2020) del Tribunale di Roma.

In base all’ Art.414 del c. p. Leggi 155/2005 e 152/1975 e dell’ art. 85,
Non si impone l’ uso di dispositivi medici per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) né all’aperto, né presso Enti o esercizi e/o luoghi pubblici.
Considerato che lo stato di emergenza è stato “ANNULLATO” retroattivamente il giorno 16 dicembre del 2020; Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020
IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, NELL’ORDINANZA N°45986/2020:
DICHIARA:
ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM
a partire dal 31-01-2020,
🔵ILLEGITTIMO LO STATO DI
EMERGENZA nel metodo e
nel merito
🟢NULLIFICABILI TUTTI GLI
ATTI da essi scaturiti!
A seguito delle udienze, concesse presso la CAMERA DEI DEPUTATI, ad Avvocati
e Medici, il Dr. Pasquale Bacco, specialista in esami autoptici, ha eseguito accurate, minuziose e corrette indagini a riguardo; si è evinto ed è emerso che:
UFFICIALMENTE,
NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI ATTRIBUIBILI AL VIRUS SARS-COV2, CONOSCIUTO COME COVID -1*9.
“Ogni decesso si è verificato per complicanze relative a patologie pregresse e trattamenti sanitari impropri, aggressivi e tossici forniti con protocolli errati ed obbligati dall’Ordine dei medici, colluso con le case farmaceutiche al fine di condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta come terapia genica sperimentale”.
INOLTRE:
LA SENTENZA 307/1990 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Cita quanto segue:
“Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo”
ALTRI MOTIVI DI ILLECITO, RELATIVI AI DISPOSITIVI MEDICI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (Mascherina chirurgica):

  • PROCURATO ALLARME: Art.658 del codice penale
  • TRUFFA AGGRAVATA: Art.640 del codice penale
  • ABUSO DI AUTORITA’ : Art. 608 del codice penale
  • VIOLENZA PRIVATA: Art. 610del codice penale
  • VIOLAZIONE ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA ARTT.
    1,2,4,10,13,16,32,41,54 e 78
  • VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO, Art. 5
  • DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, Art.3.